(CODICE CIVILE-art. 2162)
                             Art. 2162. 
 
            (Efficacia probatoria del libretto colonico). 
 
  Le annotazioni eseguite sui due  esemplari  del  libretto  colonico
fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro
non ha reclamato entro novanta giorni  dalla  consegna  del  libretto
fattagli dal concedente. 
 
  Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello
presentato. 
 
  In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le
ha scritte. 
 
  Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale  del  conto
colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono
essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsita' e
duplicazioni di partite  entro  novanta  giorni  dalla  consegna  del
libretto al mezzadro.