(CODICE CIVILE-art. 2163)
                             Art. 2163. 
 
       (Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria). 
 
  Salvo  diverse  disposizioni   delle   norme   corporative,   della
convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della
mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti: 
    1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il  sesso,  il
numero,  la  qualita'  e  il  peso,  ovvero,  in  mancanza  di   tali
determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della  differenza  di
esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna; 
    2) se si tratta di  scorte  morte  circolanti,  per  quantita'  e
qualita', valutando le eccedenze e le diminuzioni in base  ai  prezzi
di mercato nel tempo della riconsegna; 
    3) se si tratta di scorte morte  fisse,  per  specie,  quantita',
qualita' e stato d'uso.