Art. 1300 
               Avanzamento a scelta dei sovrintendenti 
 
  1. Nell'avanzamento <<a scelta>> le promozioni  da  conferire  sono
cosi' determinate: 
  a)  il  primo  terzo  dei  sovrintendenti   iscritti   nel   quadro
d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore con  decorrenza
dal  giorno  successivo  a  quello  di  compimento  del  periodo   di
permanenza previsto dall'articolo 1299; 
  b) i restanti sovrintendenti sono sottoposti a seconda  valutazione
per l'avanzamento all'epoca  della  formazione  delle  corrispondenti
aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 
  1) la prima meta' e' promossa con un anno di  ritardo  rispetto  al
periodo di permanenza previsto dall'articolo  1299,  prendendo  posto
nel ruolo dopo il primo terzo dei sovrintendenti in prima valutazione
da promuovere nello stesso anno secondo la norma della lettera a); 
  2) la seconda meta', previa nuova valutazione, e' promossa con  due
anni  di  ritardo  rispetto  al  periodo   di   permanenza   previsto
dall'articolo 1299, prendendo posto nel ruolo dopo  i  sovrintendenti
da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. 
  2. I sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione ai  sensi
dell'articolo 1051, nell'avanzamento a  scelta,  prendono  posto,  se
idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria
di merito dei pari grado con i  quali  sarebbero  stati  valutati  in
assenza delle  cause  impeditive;  in  relazione  alla  posizione  in
graduatoria sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 1.