Art. 1300 Avanzamento a scelta dei sovrintendenti 1. Nell'avanzamento <<a scelta>> le promozioni da conferire sono cosi' determinate: a) il primo terzo dei sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dall'articolo 1299; b) i restanti sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 1) la prima meta' e' promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'articolo 1299, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo dei sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma della lettera a); 2) la seconda meta', previa nuova valutazione, e' promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'articolo 1299, prendendo posto nel ruolo dopo i sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. 2. I sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 1.