Art. 343. 
 
  Nei locali delle officine e delle  cabine  elettriche  deve  essere
esposta in modo visibile una tabella con le istruzioni  sui  soccorsi
da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica. 
  Analogo provvedimento deve essere  adottato  negli  stabilimenti  e
luoghi di lavoro  in  genere  dove  e  utilizzata  corrente  ad  alta
tensione o dove  la  corrente,  in  relazione  al  suo  uso  ed  alle
condizioni locali, puo' costituire pericolo.