Art. 343. Nei locali delle officine e delle cabine elettriche deve essere esposta in modo visibile una tabella con le istruzioni sui soccorsi da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica. Analogo provvedimento deve essere adottato negli stabilimenti e luoghi di lavoro in genere dove e utilizzata corrente ad alta tensione o dove la corrente, in relazione al suo uso ed alle condizioni locali, puo' costituire pericolo.