(CODICE CIVILE-art. 2165)
                             Art. 2165. 
 
                              (Durata). 
 
  La colonia parziaria e' contratta per il tempo necessario affinche'
il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo  normale  di
rotazione delle colture praticate nel fondo. 
 
  Se non si fa luogo a rotazione di  colture,  la  colonia  non  puo'
avere una durata inferiore a due anni.