(CODICE CIVILE-art. 2167)
                             Art. 2167. 
 
                       (Obblighi del colono). 
 
  Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive  del
concedente e le necessita' della coltivazione. 
 
  Egli deve custodire il fondo  e  mantenerlo  in  normale  stato  di
produttivita'; deve altresi' custodire e  conservare  le  altre  cose
affidategli dal  concedente  con  la  diligenza  del  buon  padre  di
famiglia.