(CODICE CIVILE-art. 2168)
                             Art. 2168. 
 
                     (Morte di una delle parti). 
 
  La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente. 
 
  In caso di morte del colono, si applicano a favore degli  eredi  di
questo le disposizioni del secondo, terzo e  quarto  comma  dell'art.
2158.