(CODICE CIVILE-art. 2169)
                             Art. 2169. 
 
                              (Rinvio). 
 
  Sono applicabili alla colonia parziaria le  norme  dettate  per  la
mezzadria negli articoli 2145, secondo comma,  2147,  secondo  comma,
2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163,
nonche' quelle concernenti la tenuta  e  l'efficacia  probatoria  del
libretto colonico, qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito.