Art. 344.
E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro
immediate vicinanze, quando la tensione e' superiore a 25 Volta verso
terra, se alternata, od a 50 Volta verso terra, se continua.
Puo' derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a
1000 Volta, purche':
a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato
dal capo responsabile;
b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la
incolumita' dei lavoratori.