Art. 344. 
 
  E' vietato eseguire lavori su elementi in  tensione  e  nelle  loro
immediate vicinanze, quando la tensione e' superiore a 25 Volta verso
terra, se alternata, od a 50 Volta verso terra, se continua. 
  Puo' derogarsi dal suddetto divieto per tensioni  non  superiori  a
1000 Volta, purche': 
    a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione  sia  dato
dal capo responsabile; 
    b) siano adottate  le  necessarie  misure  atte  a  garantire  la
incolumita' dei lavoratori.