Art. 551. 
 
  Durante la coltivazione, i trasporti e l'esecuzione di  ogni  altro
lavoro sotterraneo, devono essere adottati accorgimenti per eliminare
o  ridurre  al  minimo  possibile  la  formazione  e  la  dispersione
nell'aria delle polveri infiammabili. 
  I vagonetti destinati al trasporto del carbone devono avere  pareti
stagne. 
  La polvere di carbone depositatasi lungo le vie di  carreggio  deve
essere asportata almeno una volta al mese; quella accumulata lungo  i
trasportatori meccanici deve essere asportata ogni giorno.