(CODICE CIVILE-art. 2170)
                             Art. 2170. 
 
                             (Nozione). 
 
  Nella soccida il  soccidante  e  il  soccidario  si  associano  per
l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantita' di bestiame  e
per l'esercizio  delle  attivita'  connesse,  al  fine  di  ripartire
l'accrescimento del bestiame e gli altri  prodotti  e  utili  che  ne
derivano. 
 
  L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti,  quanto  nel
maggior valore intrinseco  che  il  bestiame  abbia  al  termine  del
contratto.