Art. 1309 
Ulteriori condizioni  particolari  per  l'avanzamento  dei  volontari
                        della Marina militare 
 
1. Per la Marina militare e' esentato dal compiere il periodo  minimo
di imbarco o di reparto  operativo  il  personale  appartenente  alla
categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei  conduttori
di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici. 
2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato  come  imbarcato  su  navi
della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il  personale
in servizio presso i reparti di volo o  presso  gli  eliporti  o  gli
aeroporti  e  quello  che  frequenta  corsi  di  istruzione  per   il
conseguimento  dell'abilitazione  di   specialista   d'elicottero   o
d'aereo. 
3. I volontari in servizio permanente della Marina militare  sbarcati
da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni,  per
il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento,  sono
considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in  caso  di
missione  prolungata  e'  in  facolta'  del  Ministero  della  difesa
disporre diversamente. 
4. Per determinate specialita' o gradi  di  esse  il  Ministro  della
difesa,  sentito  il   parere   delle   competenti   commissioni   di
avanzamento, puo' con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del
periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della
sua durata,  in  relazione  alle  specifiche  attribuzioni  di  dette
specialita' oppure alla possibilita' di assegnare personale  a  bordo
delle navi. 
5. Per il personale nocchieri di  porto  le  attribuzioni  specifiche
possono essere soddisfatte, in tutto o in parte,  con  la  permanenza
presso componenti specialistiche del  Corpo  (nuclei  aerei,  sezioni
elicotteri, MRCC del MRSC, stazioni  LORAN,  VTS  del  PAC,  stazioni
COSPAS del SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per  il
compimento del periodo richiesto.