Art. 345. 
 
  E' vietato eseguire lavori su  macchine,  apparecchi  e  condutture
elettrici ad alta tensione e nelle loro  immediate  vicinanze,  salvo
quanto stabilito nel secondo  comma  dell'articolo  precedente  senza
avere prima: 
    a) tolta la tensione; 
    b) interrotto visibilmente il circuito  nei  punti  di  possibile
alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori; 
    c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con
l'indicazione "lavori in corso, non effettuare manovre"; 
    d)  isolata  e  messa  a  terra,  in  tutte  le  fasi,  la  parte
dell'impianto sulla  quale  o  nelle  cui  immediate  vicinanze  sono
eseguiti i lavori.