Art. 345.
E' vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture
elettrici ad alta tensione e nelle loro immediate vicinanze, salvo
quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente senza
avere prima:
a) tolta la tensione;
b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile
alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori;
c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con
l'indicazione "lavori in corso, non effettuare manovre";
d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi, la parte
dell'impianto sulla quale o nelle cui immediate vicinanze sono
eseguiti i lavori.