Art. 346. 
 
  Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture  elettrici  ad
alta tensione  sono  eseguiti  in  luoghi  dai  quali  le  misure  di
sicurezza previste nei comma b) e c)  dell'articolo  precedente,  non
sono direttamente controllabili  dai  lavoratori  addettivi,  questi,
prima di intraprendere i  lavori,  devono  aver  chiesto  e  ricevuto
conferma della avvenuta esecuzione delle misure  di  sicurezza  sopra
indicate. 
  In ogni caso i lavori non devono essere iniziati  se  i  lavoratori
addettivi non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al  uomini
d) dello stesso articolo. 
  La tensione non deve essere rimessa nei tratti gia'  sezionati  per
la esecuzione dei lavori, se non dopo che  i  lavoratori  che  devono
eseguire le relative manovre non  abbiano  ricevuto  dal  capo  della
squadra che ha eseguito i lavori o da chi ne fa le veci, avviso che i
lavori sono stati ultimati e che la tensione puo' essere applicata.