(CODICE CIVILE-art. 2171)
                             Art. 2171. 
 
                             (Nozione). 
 
  Nella soccida semplice il bestiame e' conferito dal soccidante. 
 
  La stima del bestiame all'inizio del contratto non  ne  trasferisce
la proprieta' al soccidario. 
 
  La stima deve indicare il numero, la razza, la qualita', il  sesso,
il peso e l'eta' del bestiame e il relativo  prezzo  di  mercato.  La
stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha  diritto
il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 2181.