(CODICE CIVILE-art. 2172)
                             Art. 2172. 
 
                       (Durata del contratto). 
 
  Se nel contratto non e' stabilito un  termine,  la  soccida  ha  la
durata di tre anni. 
 
  Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto,  e  la
parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei  mesi
prima della scadenza  o  nel  maggior  termine  fissato  dalle  norme
corporative, dalla convenzione o dagli usi. 
 
  Se non e' data disdetta, il contratto s'intende rinnovato  di  anno
in anno.