(CODICE CIVILE-art. 2173)
                             Art. 2173. 
 
       (Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera). 
 
  La direzione dell'impresa  spetta  al  soccidante,  il  quale  deve
esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento. 
 
  La scelta di prestatori  di  lavoro,  estranei  alla  famiglia  del
soccidario, deve essere fatta  col  consenso  del  soccidante,  anche
quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa e' posta  a
carico del soccidario.