(CODICE CIVILE-art. 2174)
                             Art. 2174. 
 
                     (Obblighi del soccidario). 
 
  Il soccidario deve prestare, secondo le direttive  del  soccidante,
il lavoro occorrente per la custodia  e  l'allevamento  del  bestiame
affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto  sino
ai luoghi di ordinario deposito. 
 
  Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.