(CODICE CIVILE-art. 2176)
                             Art. 2176. 
 
              (Reintegrazione del bestiame conferito). 
 
  Nella soccida stipulata per un tempo  non  inferiore  a  tre  anni,
qualora, durante la prima meta' del periodo contrattuale  perisca  la
maggior parte del bestiame  inizialmente  conferito,  per  causa  non
imputabile al soccidario, questi puo' chiederne la reintegrazione con
altri capi di valore intrinseco eguale a quello  che  i  capi  periti
avevano all'inizio del contratto,  tenuto  conto  del  numero,  della
razza, della qualita', del sesso, del peso e dell'eta'. 
 
  Se il soccidante non provvede alla  reintegrazione,  il  soccidario
puo' recedere dal contratto.