(CODICE CIVILE-art. 2177)
                             Art. 2177. 
 
              (Trasferimento dei diritti sul bestiame). 
 
  Se la proprieta' o il godimento del bestiame dato a  soccida  viene
trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i  crediti  e  i
debiti   del   soccidante,   derivanti   dalla    soccida,    passano
all'acquirente in proporzione della quota  acquistata,  salva  per  i
debiti la responsabilita', sussidiaria del soccidante. 
 
  Se il trasferimento riguarda la  maggior  parte  del  bestiame,  il
soccidario puo', nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza
del trasferimento, recedere dal  contratto  con  effetto  dalla  fine
dell'anno in corso.