(CODICE CIVILE-art. 2178)
                             Art. 2178. 
 
              (Accrescimenti, prodotti, utili e spese). 
 
  Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra
le parti secondo le proporzioni stabilite  dalle  norme  corporative,
dalla convenzione o dagli usi. 
 
  E' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella
perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.