(CODICE CIVILE-art. 2179)
                             Art. 2179. 
 
                     (Morte di una delle parti). 
 
  La soccida non si scioglie per la morte del soccidante. 
 
  In  caso  di  morte  del  soccidario  si   osservano,   in   quanto
applicabili, nei riguardi degli eredi le  disposizioni  del  secondo,
terzo e quarto comma dell'art. 2158.