(CODICE CIVILE-art. 2180)
                             Art. 2180. 
 
                    (Scioglimento del contratto). 
 
  Salve  le  norme  generali  sulla  risoluzione  dei  contratti  per
inadempimento, ciascuna delle parti puo' chiedere lo scioglimento del
contratto, quando si verificano  fatti  tali  da  non  consentire  la
prosecuzione del rapporto.