(CODICE CIVILE-art. 2181)
                             Art. 2181. 
 
        (Prelevamento e divisione al termine del contratto). 
 
  Al termine del contratto le  parti  procedono  a  nuova  stima  del
bestiame. 
 
  Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di
capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al  sesso,  al  peso,
alla qualita' e all'eta', sia  corrispondente  alla  consistenza  del
bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di piu' si  divide  a
norma dell'art. 2178. 
 
  Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il
soccidante prende quelli che rimangono.