Art. 348. 
 
  I lavoratori addetti all'esercizio di installazioni  elettriche,  o
che  comunque  possono  eseguire  lavori,  operazioni  o  manovre  su
impianti,  macchine  o  apparecchiature  elettrici,  devono  avere  a
disposizione o essere individualmente forniti di appropriati mezzi ed
attrezzi, quali fioretti o tenaglie isolanti, pinze  con  impugnatura
isolata, guanti e calzature isolanti, scale, cinture e ramponi.