Art. 349. 
 
  I fioretti costruiti con materiale  non  sufficientemente  isolante
devono  essere  muniti  di  un  isolatore  intermedio,  collocato  in
posizione tale che il lavoratore  possa  eseguire  le  manovre  senza
dover afferrare il fioretto con una o con entrambe le mani sul tratto
oltre l'isolatore opposto alla impugnatura. 
  I fioretti di cui sopra non devono essere appoggiati  alle  pareti,
ma appesi ad appositi ganci.