Art. 350. 
 
  Al governo delle officine e  cabine  elettriche  presidiate  devono
essere adibiti almeno due lavoratori ogni qualvolta  la  presenza  di
uno  solo  sia  insufficiente  o  pregiudizievole  per  la  sicurezza
personale in relazione alla ubicazione  o  alle  speciali  condizioni
delle installazioni o alla particolare pericolosita' delle manovre od
operazioni di esercizio.