(CODICE CIVILE-art. 2182)
                             Art. 2182. 
 
                    (Conferimento del bestiame). 
 
  Nella soccida parziaria il bestiame  e'  conferito  da  entrambi  i
contraenti nelle proporzioni convenute. 
 
  Essi divengono  comproprietari  del  bestiame  in  proporzione  del
rispettivo conferimento.