(CODICE CIVILE-art. 2183)
                             Art. 2183. 
 
              (Reintegrazione del bestiame conferito). 
 
  Nella soccida stipulata per un tempo  non  inferiore  a  tre  anni,
qualora durante la prima meta' del periodo contrattuale  perisca  per
causa non imputabile al soccidario  la  maggior  parte  del  bestiame
inizialmente conferito, e  i  contraenti  non  si  accordino  per  la
reintegrazione,  ciascuno  di  essi  ha  diritto  di   recedere   dal
contratto. 
 
  Salvo diverso accordo delle parti, il recesso  ha  effetto  con  la
fine dell'anno in corso. 
 
  Il bestiame rimasto  e'  diviso  fra  le  parti  nella  proporzione
indicata nell'art. 2184. 
 
  Se e' convenuto che nella divisione  del  bestiame  da  farsi  alla
scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota
maggiore di quella corrispondente al  suo  conferimento,  tale  quota
deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.