Art. 1316
                        Forma di avanzamento

1.   L'avanzamento   di  cui  ai  precedenti  articoli  ha  luogo  ad
anzianita',  senza  che  occorra  determinare  aliquota  di  ruolo  e
prescindendo  dal  requisito  dell'idoneita'  fisica. I militari sono
valutati  dagli  organi  competenti,  per  ciascuna  Forza  armata, a
esprimere giudizi di avanzamento.
2.  I  militari  giudicati  idonei  sono promossi senza iscrizione in
quadro  di  avanzamento  con  anzianita'  corrispondente alla data di
compimento  dell'anzianita'  di grado o del periodo di permanenza nel
ruolo o di servizi prescritti.