Art. 556. 
 
  Lo spargimento delle polveri inerti deve essere praticato nei turni
con minor numero di operai presenti in sotterraneo. 
  Quando si  effettua  la  scistificazione  meccanica  devono  essere
sgombrati i cantieri ai quali la polvere inerte puo' essere  condotta
dalla corrente d'aria. 
  Lo spargimento delle polveri deve essere eseguito in tutte  le  vie
che servono al trasporto, alla circolazione  del  personale  ed  alla
ventilazione. 
  Gli addetti alla scistificazione devono essere muniti  di  maschere
antipolvere. 
  Non si effettua lo spargimento delle polveri quando  le  condizioni
di umidita' dell'atmosfera siano tali che le polveri infiammabili non
siano suscettibili di rapida dispersione nell'aria.