(CODICE CIVILE-art. 2186)
                             Art. 2186. 
 
                   (Nozione e norme applicabili). 
 
  Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame e' conferito dal
soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo. 
 
  In tal caso  il  soccidario  ha  la  direzione  dell'impresa  e  al
soccidante spetta il controllo della gestione. 
 
  Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184  e,  in  quanto
applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.