Art. 352. 
 
  Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione  alla
fabbricazione,  manipolazione,  utilizzazione  o   conservazione   di
materie o  prodotti  di  cui  allo  articolo  precedente,  sussistano
specifici pericoli, deve essere esposto un estratto  delle  norme  di
sicurezza contenute nel presente decreto e nelle leggi e  regolamenti
speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite. 
  Nei reparti e  presso  le  macchine  e  gli  apparecchi  dove  sono
effettuate operazioni che  presentano  particolari  pericoli,  devono
essere  esposte  le  disposizioni  e  le  istruzioni  concernenti  la
sicurezza delle specifiche lavorazioni.