Art. 557. 
 
  Le barriere devono essere poste in opera nella sezione libera della
galleria al terzo superiore della sua altezza. 
  Il cumulo di polvere deve distare dall'armatura del tetto almeno 10
cm. 
  Le barriere devono essere  costruite  in  modo  che  una  eventuale
esplosione sia in  grado  di  portare  in  dispersione  nell'aria  la
polvere inerte accumulata sulle barriere stesse. 
  Queste devono essere ubicate nelle vie principali di entrata  e  di
uscita dell'aria, ai limiti dei singoli scomparti di ventilazione, in
altri nodi importanti  e  nei  punti  di  diramazione  di  lavori  di
tracciamento. 
  Ogni miniera, o  scomparto  indipendente,  classificata  a  polveri
infiammabili, deve rimanere divisa dalle barriere in sezioni  isolate
tali che una esplosione di polveri che si produca in una qualsiasi di
esse trovi efficace ostacolo a propagarsi nelle altre. 
  Il numero degli operai che possono essere impiegati in  uno  stesso
turno di lavoro, in ognuna delle sezioni  isolate  di  cui  al  comma
precedente, non deve essere superiore a 70.