Art. 1322 Conferimento della qualifica di primo capitano 1. La qualifica di primo capitano e corrispondente e' conferita ai capitani e gradi corrispondenti di tutti i ruoli che hanno compiuto dodici anni di grado. 2. Ai capitani e gradi corrispondenti delle categorie in congedo di tutti i ruoli spetta la qualifica di primo capitano e qualifica corrispondente se l'hanno assunta gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianita' del rispettivo ruolo. 3. La qualifica e' conferita, altresi', ai capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate che hanno compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di eta' compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano e' quello finale della carriera. 4. La qualifica di primo capitano e corrispondenti e' conferita con decreto ministeriale.