Art. 1322
           Conferimento della qualifica di primo capitano

1.  La  qualifica  di primo capitano e corrispondente e' conferita ai
capitani  e  gradi corrispondenti di tutti i ruoli che hanno compiuto
dodici anni di grado.
2.  Ai  capitani e gradi corrispondenti delle categorie in congedo di
tutti  i  ruoli  spetta  la  qualifica  di primo capitano e qualifica
corrispondente  se  l'hanno  assunta  gli  ufficiali  pari  grado  in
servizio  permanente  effettivo  di  pari  anzianita'  del rispettivo
ruolo.
3.   La  qualifica  e'  conferita,  altresi',  ai  capitani  e  gradi
corrispondenti  delle  Forze armate che hanno compiuto cinque anni di
grado   e  venti  di  servizio  permanente  effettivo  computati  dal
ventottesimo  anno  di eta' compiuto, in tutti i casi in cui il grado
di capitano e' quello finale della carriera.
4.  La  qualifica di primo capitano e corrispondenti e' conferita con
decreto ministeriale.