Art. 559. 
 
  Alle miniere di cui al presente capo si applica  la  norma  di  cui
all'art. 600. 
  L'innaffiamento dei cantieri con  acqua  e  soluzioni  deve  essere
effettuato bagnando il fronte, la corona, le pareti, le  armature  ed
il combustibile abbattuto, in modo da assicurare la formazione di  un
miscuglio di polvere di carbone ed acqua. 
  La percentuale di  acqua  nel  miscuglio  deve  essere  indicata  e
controllata secondo le disposizioni contenute nell'ordine di servizio
previsto all'art. 562. I risultati dei controlli sono registrati.