(CODICE CIVILE-art. 2189)
                             Art. 2189. 
 
                    (Modalita' dell'iscrizione). 
 
  Le iscrizioni nel registro sono eseguite  su  domanda  sottoscritta
dall'interessato. 
 
  Prima di procedere  all'iscrizione,  l'ufficio  del  registro  deve
accertare l'autenticita' della sottoscrizione  e  il  concorso  delle
condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. 
 
  Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con  raccomandata
al richiedente. Questi puo' ricorrere entro otto  giorni  al  giudice
del registro, che provvede con decreto.