(CODICE CIVILE-art. 2190)
                             Art. 2190. 
 
                       (Iscrizione d'ufficio). 
 
  Se un'iscrizione obbligatoria non e' stata richiesta, l'ufficio del
registro invita mediante raccomandata  l'imprenditore  a  richiederla
entro un congruo termine. Decorso inutilmente il  termine  assegnato,
il giudice del registro puo' ordinarla con decreto.