(CODICE CIVILE-art. 2192)
                             Art. 2192. 
 
        (Ricorso contro il decreto del giudice del registro). 
 
  Contro il decreto del giudice del registro  emesso  a  norma  degli
articoli  precedenti,  l'interessato,  entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione,  puo'  ricorrere  al  tribunale  dal   quale   dipende
l'ufficio del registro. 
 
  Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio
nel registro.