(CODICE CIVILE-art. 2193)
                             Art. 2193. 
 
                    (Efficacia dell'iscrizione). 
 
  I fatti dei quali la legge  prescrive  l'iscrizione,  se  non  sono
stati iscritti, non  possono  essere  opposti  ai  terzi  da  chi  e'
obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi  che  i
terzi ne abbiano avuto conoscenza. 
 
  L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non
puo' essere opposta dai terzi dal  momento  in  cui  l'iscrizione  e'
avvenuta. 
 
  Sono salve le disposizioni particolari della legge.