(CODICE CIVILE-art. 2194)
                             Art. 2194. 
 
              (Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione). 
 
  Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634,  chiunque  omette
di richiedere l'iscrizione nei modi e  nel  termine  stabiliti  dalla
legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.