Art. 1325 
                          Cause impeditive 
 
1.  Per  il  personale  di  cui   alla   presente   sezione   sospeso
precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a  procedimento
disciplinare di stato,  l'attribuzione  avviene,  anche  con  effetto
retroattivo e fermi restando gli  ulteriori  requisiti  previsti  nei
medesimi articoli, al venir meno  delle  predette  cause  impeditive,
salvo che  le  stesse  non  comportino  la  cessazione  dal  servizio
permanente.