Art. 354. 
 
  Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto
tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo  il  formarsi  di
concentrazioni  pericolose  o  nocive  di  gas,  vapori   o   polveri
esplodenti,  infiammabili,   asfissianti   o   tossici;   in   quanto
necessario, deve essere provveduto ad una  adeguata  ventilazione  al
fine di evitare dette concentrazioni. 
  Nei locali o luoghi indicati nel primo comma, quando i vapori ed  i
gas che possono svilupparsi  costituiscono  pericolo,  devono  essere
installati apparecchi  indicatori  o  avvisatori  automatici  atti  a
segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o  delle  condizioni
pericolose. 
  Ove cio'  non  sia  possibile,  devono  essere  eseguiti  frequenti
controlli o misurazioni.