Art. 560. 
 
  Lo spandimento della polvere inerte deve essere spinto fino a 10 in
di distanza almeno dalla fronte da abbattere mediante esplosivo.  Con
particolare cura esso deve essere effettuato sui minerale abbattuto e
luoghi verso i quali sono orientate le proiezioni delle mine. 
  Per ogni volata devono essere impiegati 5 kg di polvere inerte  per
il primo colpo ed almeno 2 kg per ciascuno dei colpi successivi. 
  Quando le misure per combattere le polveri  infiammabili  prevedono
l'innaffiamento  invece  della  scistificazione,  esso  deve   essere
eseguito entro un raggio di almeno 15 m dal luogo dove si effettua lo
sparo delle mine.