(CODICE CIVILE-art. 2195)
                             Art. 2195. 
 
              (Imprenditori soggetti a registrazione). 
 
  Sono  soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione  nel  registro   delle
imprese gli imprenditori che esercitano: 
    1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o  di
servizi; 
    2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; 
    3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; 
    4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 
    5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti. 
 
  Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita'  e
alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a
tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che  le
esercitano.