(CODICE CIVILE-art. 2197)
                             Art. 2197. 
 
                         (Sedi secondarie). 
 
  L'imprenditore che  istituisce  nel  territorio  dello  Stato  sedi
secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta  giorni,
chiederne l'iscrizione all'ufficio del  registro  delle  imprese  del
luogo dove e' la sede principale dell'impresa. 
 
  Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del
luogo nel quale e' istituita la sede secondaria,  indicando  altresi'
la sede principale,  e  il  cognome  e  il  nome  del  rappresentante
preposto alla sede  secondaria.  Il  rappresentante  deve  depositare
presso il medesimo ufficio la sua firma autografa. 
 
  La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore
che ha all'estero la sede principale dell'impresa. 
 
  L'imprenditore che istituisce sedi  secondarie  con  rappresentanza
stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne  l'iscrizione
all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si  trova  la  sede
principale.