(CODICE CIVILE-art. 2198)
                             Art. 2198. 
 
                 (Minori, interdetti e inabilitati). 
 
  I  provvedimenti  di  autorizzazione  all'esercizio  di  un'impresa
commerciale da parte di un minore emancipato o di  un  inabilitato  o
nell'interesse di un minore non emancipato o di  un  interdetto  e  i
provvedimenti con i  quali  l'autorizzazione  viene  revocata  devono
essere comunicati senza indugio a cura  del  cancelliere  all'ufficio
del registro delle imprese per l'iscrizione.