(CODICE CIVILE-art. 2200)
                             Art. 2200. 
 
                             (Societa'). 
 
  Sono  soggette  all'obbligo  dell'iscrizione  nel  registro   delle
imprese le societa' costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi
III e seguenti del titolo V e le societa' cooperative, anche  se  non
esercitano un'attivita' commerciale. 
 
  L'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e'  regolata
dalle disposizioni dei titoli V e VI.