Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) 1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identita' dell'interessato solo in caso di necessita' connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili. 2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, e' integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3. 3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalita' e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5. 4. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessita' connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco. 5. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformita' alla legge, quando e' indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalita'. 6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, puo' essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Nota all'art. 87: Il decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350 (Disciplina dell'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1998, n. 192. - Si riporta il paragrafo 2.2.2. del capitolo 2 (Istruzioni per la compilazione e l'impiego del modulo) del disciplinare tecnico del predetto decreto Ministeriale: «2.2.2. (Generalita' e indirizzo dell'assistito). - La indicazione in chiaro del cognome e del nome dell'assistito nonche' del domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge costituisce un adempimento necessario per la validita' dell'atto prescrittivo, anche in presenza della indicazione del codice sanitario. A seguito della introduzione delle misure indicate al successivo punto 2.3.1, la trascrizione delle generalita' dell'assistito potra' essere effettuata con le modalita' semplificate ivi illustrate.».