Art. 128. 
                Ambito di applicazione e definizioni 
  1. Il presente capo disciplina  taluni  aspetti  dei  contratti  di
vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A  tali  fini
ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta  e  di
somministrazione nonche' quelli di appalto,  di  opera  e  tutti  gli
altri contratti  comunque  finalizzati  alla  fornitura  di  beni  di
consumo da fabbricare o produrre. 
  2. Ai fini del presente capo si intende per: 
    a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche  da  assemblare,
tranne: 
      1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo
altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai
notai; 
      2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita  in
un volume delimitato o in quantita' determinata; 
      3) l'energia elettrica; 
    b) venditore: qualsiasi persona fisica  o  giuridica  pubblica  o
privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o
professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1; 
    c) garanzia convenzionale  ulteriore:  qualsiasi  impegno  di  un
venditore o di un produttore, assunto nei confronti  del  consumatore
senza  costi  supplementari,  di   rimborsare   il   prezzo   pagato,
sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene  di  consumo,
qualora  esso  non  corrisponda  alle  condizioni   enunciate   nella
dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita'; 
    d) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino
del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. 
  3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla  vendita  di
beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,
limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.